A cura dell’Avv. Matteo Pegoraro del Foro di Firenze e Business Partner A.Q.A Network
Fino a pochi anni fa lo smart working veniva considerato, da molte imprese, una soluzione marginale: utile in casi eccezionali, ma lontana dall’idea tradizionale di lavoro fondata sulla presenza fisica, sull’orario rigido e sul controllo diretto da parte del datore. Oggi, a distanza di pochi anni dalla sua diffusione su larga scala, il quadro è cambiato in modo radicale. Il lavoro agile non è più una parentesi organizzativa, ma è divenuto una delle forme attraverso cui l’impresa moderna può strutturare stabilmente la propria attività, fino a rendere possibile, in molti settori, una gestione diffusa e digitale di interi processi aziendali.
Il principale riferimento normativo resta la Legge n. 81/2017, che definisce il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato concordata tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo, con organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e con l’ausilio di strumenti tecnologici.
Il vero cambiamento, però, non è solo normativo. È culturale. Lo smart working ha spostato il baricentro del rapporto di lavoro dalla mera presenza al risultato della prestazione, dal controllo visivo alla responsabilizzazione individuale, dalla sede fisica all’efficienza dell’organizzazione. In questo senso, il lavoro agile ha contribuito a ridefinire l’idea stessa di impresa: non più soltanto un luogo, ma una struttura di persone capace di funzionare anche a distanza, purché fondata su regole chiare, obiettivi misurabili e strumenti adeguati.
Il Protocollo Nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 ha consolidato questo passaggio, fissando principi ormai essenziali come adesione volontaria, accordo individuale, diritto alla disconnessione, parità di trattamento, attenzione a salute, sicurezza e corretto utilizzo degli strumenti tecnologici.
Tra i temi più delicati vi è quello del luogo di svolgimento della prestazione. Lo smart working non coincide infatti necessariamente con il lavoro da casa: per sua natura, consente di lavorare anche fuori dai locali aziendali, senza una postazione fissa. Questo, tuttavia, non significa assenza di regole: il luogo scelto deve essere compatibile con l’attività da svolgere, con la riservatezza dei dati trattati, con la sicurezza degli strumenti utilizzati e, più in generale, con i criteri di ragionevolezza. È proprio qui che si vede il salto di qualità del modello: non più mera libertà informale, ma flessibilità organizzata.
Proprio sul versante della tutela, uno dei profili più interessanti è quello degli infortuni in smart working. Oggi è sempre più chiaro che il lavoratore agile non è meno protetto solo perché opera fuori dall’ufficio. Un esempio molto significativo viene dal Tribunale di Padova, che con sentenza n. 462/2025, pubblicata l’8 maggio 2025, ha riconosciuto la tutela INAIL in relazione all’infortunio occorso a una lavoratrice che, durante una riunione da remoto svolta presso la propria abitazione, era caduta mentre raccoglieva dei documenti, riportando una doppia frattura alla caviglia. Il rilievo della decisione è evidente: ciò che conta non è che l’evento si verifichi in casa anziché in ufficio, ma che esso sia avvenuto durante la prestazione e in connessione funzionale con essa. Questo orientamento conferma che lo smart working è ormai pienamente entrato nell’area delle tutele ordinarie del rapporto di lavoro. Se il lavoratore è effettivamente al lavoro, e l’evento lesivo si verifica nell’ambito di quell’attività, la tutela non può infatti essere esclusa solo perché il luogo coincide con l’abitazione privata del prestatore di lavoro. Cambia lo spazio della prestazione, ma non viene meno la protezione giuridica.
Accanto a questo, merita di essere segnalato anche un altro sviluppo molto interessante della giurisprudenza. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 605 del 10 gennaio 2025, ha valorizzato lo smart working anche come possibile accomodamento ragionevole a favore del lavoratore con disabilità, affermando che il datore di lavoro deve verificare in concreto se la prestazione possa essere resa in modalità agile quando ciò consenta al dipendente di lavorare senza subire uno svantaggio, purché gli oneri organizzativi ed economici non siano sproporzionati. È un passaggio importante, perché mostra come il lavoro agile non sia soltanto una leva di efficienza o flessibilità, ma possa diventare anche uno strumento di inclusione e di uguaglianza sostanziale all’interno dell’organizzazione d’impresa.
A conferma del fatto che il tema è ormai pienamente entrato nell’agenda delle imprese, va ricordato che il Senato ha approvato definitivamente il 4 marzo 2026 il disegno di legge annuale sulle PMI (A.S. 1484-B). Per quanto qui interessa, l’art. 11 interviene sulla salute e sicurezza nelle prestazioni in modalità agile, precisando nel Testo unico sicurezza che, quando l’attività è resa in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità — in particolare quelli relativi ai videoterminali — sono assolti mediante consegna almeno annuale di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici. È un segnale chiaro: il legislatore non considera più il lavoro agile come fenomeno eccezionale, ma come parte strutturale delle politiche del lavoro e dell’organizzazione delle PMI.
Naturalmente, tutto questo richiede governo e responsabilità. Quando il lavoro si sposta fuori dall’azienda, si spostano con esso anche documenti, accessi ai sistemi, credenziali, comunicazioni, log informatici e strumenti di videoconferenza. Per le imprese ciò significa che lo smart working non può essere gestito soltanto come flessibilità operativa, ma deve essere accompagnato da policy chiare, un’informativa adeguata, strumenti sicuri, formazione del personale e controlli proporzionati e trasparenti, nel rispetto della disciplina giuslavoristica e dei principi in materia di protezione dei dati personali.
In definitiva, la domanda oggi non è più se lo smart working sia attuale, ma come governarlo bene. Perché il lavoro agile, da soluzione straordinaria, è diventato uno dei luoghi più concreti in cui si misura la maturità dell’impresa contemporanea: capacità di organizzarsi per obiettivi, fiducia nei collaboratori, presidio della sicurezza, tutela dei dati, inclusione e adattamento ai nuovi modelli produttivi. L’impresa del presente, sempre più spesso, non coincide più con un edificio: coincide con un’organizzazione capace di funzionare, con serietà ed efficienza, anche a distanza.



