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15 Giugno 2018
Presentazione dell’ istituto giuridico del TRUST
By Mariano Razzauti, Professional Advisor A.Q.A.
Il TRUST, in italiano identificabile con il concetto di “affidamento tutelato”, è un istituto giuridico, di origine anglosassone, recepito dal 1992, dallo Stato Italiano con legge n°364 del 16 ottobre 1989, che ha ratificato la Convenzione dell’AJA del 01/07/1985, sul “DIRITTO APPLICABILE AI TRUST E LORO RICONOSCIMENTO”.
In estrema sintesi, senza entrare in tecnicismi giuridico/amministrativi, il TRUST serve a regolare una molteplicità di rapporti sopratutto in materia patrimoniale, immobiliare, familiare, di successione e all’interno del diritto societario e fiscale. E’ uno strumento polifunzionale adattabile alle situazioni più disparate; può essere utilizzato per qualsiasi scopo, purché lecito e non contrario all’ordine pubblico.
Il TRUST non è un contratto “classico”, ma una sorta di contratto unilaterale, che, in quanto tale, non deve essere accettato dalle due parti.
Il TRUST può operare come qualsiasi soggetto giuridico, con diverse specifiche, che indichiamo:
- Non ha obbligo di contabilità
- Non è obbligato ad aprire la partita I.V.A.
- Non è soggetto fallibile, nella misura in cui non svolge attività commerciali.
- Non ha costi di gestione se non quelli direttamente collegati al patrimonio protetto
Il TRUST può durare sino a 90 anni; in questo periodo può essere utilizzato per gestire gli aspetti successori del patrimonio, pilotando i vincoli della “legittima” o altri aspetti fiscali insiti nella successione ereditaria, in quanto il patrimonio che viene conferito nel TRUST non crea “asse ereditario” ed esce dalla disponibilità del titolare.
E’ gestito esclusivamente dal TRUSTEE, che deve attuare puntualmente le disposizioni avute dal DISPONENTE al momento dell’istituzione del TRUST, attraverso l’Atto Istitutivo del Trust e successive modifiche.
Descriviamo la struttura operativa del Trust: gli attori principali sono:
DISPONENTE:
è colui che istituisce il TRUST, ne determina e definisce le norme e le attività di funzionamento; conferisce al TRUST il proprio patrimonio (totale o parziale) che decide di proteggere; nomina il TRUSTEE e gli attribuisce il diritto ed il dovere di amministrare i beni conferiti e di amministrarli secondo le sue disposizioni.
TRUSTEE:
è colui che acquisisce il diritto di proprietà e di gestione sui beni conferiti al TRUST dal DISPONENTE, nell’ambito delle disposizioni avute dal disponente stesso.
Tali beni, però, costituiscono una massa distinta del patrimonio personale del TRUSTEE e da eventuali gravami che il TRUSTEE stesso, quale soggetto giuridico diretto, può avere a proprio carico, in capo al proprio codice fiscale personale. Infatti al TRUST, al momento dell’istituzione dello stesso, viene conferito un proprio CODICE FISCALE, sotto il quale viene allocato il patrimonio del TRUST.
BENEFICIARIO:
è il soggetto designato nell’atto istitutivo (o nelle successive modifiche) quale destinatario dei beni e/o di quanto da essi prodotto, secondo il volere e le disposizioni del disponente, che devono essere rigorosamente ed obbligatoriamente attuate dal TRUSTEE, come previste nell’atto istitutivo.
PROTECTOR, o GUARDIANO:
è una figura, non obbligatoria, che vigila sull’operato del TRUSTEE; non ha poteri operativi ed è comunque nominata dal/dai DISPONENTI.
Il TRUST è uno “strumento di scopo”; tale scopo, che è collegato ai BENEFICIARI indicati dal DISPONENTE, è dichiarato nell’Atto Costitutivo e deve essere rigorosamente attuato dal TRUSTEE.
La diversità specifica del TRUST, rispetto ad altri strumenti di protezione patrimoniale, è che i beni ad esso conferiti non possono essere aggrediti né dai creditori del disponente (che in seguito al conferimento del patrimonio al TRUST si è privato totalmente e definitivamente della proprietà), né dai creditori diretti del TRUSTEE, in quanto egli ne acquisisce la proprietà solo in quanto TRUSTEE e nei limiti delle disposizioni del disponente, al di fuori del proprio patrimonio personale e del proprio Codice Fiscale.
Il TRUST non ha limiti di capienza né di tipologia di beni conferibili, sia in termini di beni materiali che immateriali; a titolo esemplificativo e non esaustivo, immobili, opere d’arte, liquidità, titoli, brevetti, collezioni, procedure e tecniche di lavoro o di realizzazione, progetti, possono essere conferiti al trust, in tutto o in parte, a giudizio del DISPONENTE, secondo la propria volontà e per l’uso che vorrà decidere.
A livello societario e soprattutto in quell’area particolare del patrimonio formalmente aziendale ma direttamente riconducibile all’imprenditore, il TRUST costituisce una difesa totale della proprietà e della disponibilità del patrimonio stesso.
Inoltre il TRUST, con le dovute attenzioni, può essere utilizzato per la gestione aziendale in momenti di crisi in cui la struttura può essere attaccata da fornitori, Stato, Erario in termini finanziari e/o patrimoniali; può comunque fermare qualsiasi forma di attacco al patrimonio aziendale e, per esteso, dell’imprenditore, sino a pilotare al meglio iniziative quali concordato, liquidazione, istanza, nell’ottica e nell’interesse dell’imprenditore, attenuando le negatività della situazione, in linea e nel rispetto dei desiderata della proprietà.
La potenza del TRUST è data dalla sua estrema duttilità ed elasticità; semplificando esistono due TRUST uguali.
Prima di ipotizzare l’istituzione del TRUST (e di che tipo di TRUST) il consulente deve svolgere una analisi puntuale, precisa, complessiva delle posizioni patrimoniali e fiscali di chi intende istituire il TRUST; in questa analisi è basilare un approfondimento pignolo delle aree di difficoltà e del livello di rischiosità delle diverse posizioni che si vogliono proteggere; da questa analisi nasce la definizione della tipologia di intervento più opportuno anche nell’ottica costi/benefici.
In un primo incontro, dopo l’analisi delle posizioni in essere, posso ipotizzare la fattibilità e l’efficacia del TRUST, in funzione della reale situazione del cliente, con una ipotesi sui relativi costi.
In termini generali di protezione del patrimonio, il TRUST è più efficace del FONDO PATRIMONIALE; infatti, al di là delle diverse specifiche giuridiche, il FONDO PATRIMONIALE nasce e opera in regime famigliare, all’interno del matrimonio e può accogliere solo alcuni elementi patrimoniali; l’eventuale chiusura del FONDO è soggetta ad autorizzazione giudiziale.
Il Network A.Q.A. è in grado di affiancare le aziende nella tutela del patrimonio grazie a questo strumento giuridico estremamente flessibile ed efficace. Contattaci per una prima consulenza.
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