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Cos’è il TRUST
Il TRUST, in italiano identificabile con il concetto di “affidamento tutelato”, è un istituto giuridico, di origine anglosassone, recepito dal 1992, dallo Stato Italiano con legge n° 364 del 16 ottobre 1989, che ha ratificato la Convenzione dell’AJA del 01/07/1985, sul “DIRITTO APPLICABILE AI TRUST E LORO RICONOSCIMENTO”.
In estrema sintesi, senza entrare in aspetti giuridico/amministrativi, il TRUST serve a regolare una molteplicità di rapporti particolarmente in materia patrimoniale, immobiliare, familiare, di successione e all’interno del diritto societario e fiscale.
Il TRUST non è un contratto “classico”, ma una sorta di contratto unilaterale, che, in quanto tale, non deve essere accettato dalle due parti.
Il TRUST può operare come qualsiasi soggetto giuridico, con alcune specifiche, che indichiamo:
- Non ha obbligo di contabilità
- Non è obbligato ad aprire la partita I.V.A.
- Non è soggetto fallibile, nella misura in cui non svolge attività commerciali.
Il TRUST può durare sino a 90 anni; in questo periodo può essere utilizzato per gestire gli aspetti successori del patrimonio, pilotando i vincoli della “legittima” o altri aspetti fiscali insiti nella successione ereditaria, in quanto il patrimonio che viene conferito nel TRUST non crea “asse ereditario” ed è gestito esclusivamente dal TRUSTEE, che deve seguire puntualmente le disposizioni avute dal DISPONENTE al momento dell’istituzione del TRUST.
I soggetti principali del Trust sono:
- DISPONENTE:
è colui che istituisce il TRUST, ne determina e definisce le norme e le attività di funzionamento; conferisce al TRUST il proprio patrimonio (totale o parziale) che decide di proteggere; attribuisce al TRUSTEE il diritto ed il dovere di amministrare i beni e di trasferirli ai BENEFICIARI, da lui indicati, secondo le sue disposizioni. - TRUSTEE:
è colui che acquisisce il diritto di proprietà sui beni conferiti al TRUST dal DISPONENTE; tali beni, però, costituiscono una massa distinta del patrimonio personale del TRUSTEE e da eventuali gravami che il TRUSTEE stesso, quale soggetto giuridico diretto, può avere a proprio carico, in capo al proprio codice fiscale personale. Infatti al TRUST, al momento dell’istituzione dello stesso, viene conferito un proprio CODICE FISCALE, sotto il quale viene allocato il patrimonio del TRUST. - BENEFICIARIO:
è il soggetto designato nell’atto istitutivo (o nelle successive modifiche) quale destinatario dei beni e/o di quanto da essi prodotto, secondo il volere e le disposizioni del disponente, che devono essere rigorosamente ed obbligatoriamente attuate dal TRUSTEE, come previste nell’atto istitutivo. - PROTECTOR, o GUARDIANO:
è una figura, non obbligatoria, che vigila sull’operato del TRUSTEE; non ha poteri operativi ed è comunque nominata dal/dai DISPONENTI.
Il vantaggio essenziale del TRUST è che i beni ad esso conferiti non possono essere aggrediti né dai creditori del disponente (che in seguito al conferimento del patrimonio al TRUST si è privato totalmente e definitivamente della proprietà), né dai creditori diretti del TRUSTEE, in quanto egli ne acquisisce la proprietà solo in quanto TRUSTEE e nei limiti delle disposizioni del disponente, quindi al di fuori del proprio patrimonio personale e del proprio Codice Fiscale.
Il TRUST non ha limiti di capienza o di tipologia di beni conferibili, sia in termini di beni materiali che immateriali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, immobili, opere d’arte, liquidità, brevetti, collezioni, procedure e tecniche di lavoro o di realizzazione, progetti, possono essere conferiti al trust, a giudizio del DISPONENTE, secondo la propria volontà e per l’uso che vorrà decidere.
A livello societario e soprattutto in quell’area particolare del patrimonio formalmente aziendale, ma direttamente riconducibile all’imprenditore, il TRUST costituisce una difesa totale della proprietà e della disponibilità del patrimonio stesso.
Inoltre il TRUST, con le dovute attenzioni, può essere utilizzato per la gestione aziendale in momenti di crisi la struttura può essere attaccata da fornitori, Stato, Erario in termini finanziari e/o patrimoniali, o comunque per fermare qualsiasi forma di attacco al patrimonio aziendale e, per esteso, dell’imprenditore, sino a pilotare al meglio (nell’ottica e nell’interesse dell’imprenditore) iniziative quali concordato, liquidazione, istanza), attenuando le negatività della situazione, in linea e nel rispetto dei desiderata della proprietà.
La potenza del TRUST è data dalla sua estrema duttilità ed elasticità; semplificando esistono due TRUST uguali.
Prima di ipotizzare l’istituzione del TRUST (e di che tipo di TRUST) è tassativo svolgere una analisi puntuale, precisa, complessiva delle posizioni patrimoniali e fiscali di chi intende istituire il TRUST; in questa analisi è basilare un approfondimento pignolo delle aree di difficoltà e del livello di rischiosità delle posizioni che si vogliono proteggere; da questo si può impostare la tipologia di intervento migliore, anche nell’ottica costi/benefici.
Siamo in grado di valutare con voi le reali aree di rischio ed il loro singolo peso specifico, i tempi in cui le stesse possono concretizzarsi.
Da questi elementi costruiamo con voi una strategia mirata, che nella più limpida e totale legalità, permetta una difesa adeguata ed efficace sia verso impegni aziendali (creditori, erario, dipendenti) che verso impegni familiari (eredità, separazioni, gravami diversi).
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