INCOTERMS (INternational COmmercial TERMS) – parte 1

  • 27 Maggio 2021

    INCOTERMS (INternational COmmercial TERMS) – parte 1

    By Giampiero Pizzolotto, Business Partner A.Q.A Network

    Ora che le restrizioni legate alla situazione pandemica sembrerebbero allentarsi (il condizionale è d’obbligo), cosa che fa ben sperare circa la ripresa dei flussi commerciali internazionali, rivediamo insieme le regole che disciplinano il trasferimento di beni da una nazione all’altra.

    Data la lunghezza del post, continuerò la spiegazione nella news letter di GIUGNO

    Con il termine “Incoterms” (contrazione di INternational COmmercial TERMS) si indica la serie di termini utilizzati nel campo delle importazioni ed esportazioni, validi in tutto il mondo, che definiscono in maniera univoca e senza possibilità di errore ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in un’operazione di trasferimento di beni da una nazione ad un’altra.

    Infatti, nel commercio internazionale, quando si negozia e successivamente si sottoscrive un contratto di compravendita, è di fondamentale importanza accordarsi con la controparte sul momento e sul luogo in cui rischi e costi legati al trasporto della merce passano dal venditore al compratore. Il passaggio dei rischi da una parte all’altra può anche avvenire in un momento (e, quindi, luogo) diverso al momento (luogo) in cui avviene il passaggio dei costi. All’interno degli Incoterms, il passaggio dei rischi è identificato come “consegna” delle merci.

    Gli Incoterms sono stati fissati dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) per la prima volta nel 1936 e sono stati periodicamente aggiornati nel 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010, al fine di essere in linea con l’evoluzione delle pratiche commerciali. L’ottava revisione, iniziata nel 2016, ha condotto ad una nuova edizione, pubblicata il 10 Settembre 2019 e entrata formalmente in vigore il 1° gennaio 2020. Tuttavia ogni precedente edizione resta valida e sempre applicabile, se espressamente richiamata nel contratto.

    Le undici clausole Incoterms possono essere classificate per cumulo di obbligazioni in capo al venditore come segue:

    • Gruppo E: EXW (termine che individua le minori obbligazioni in capo al venditore);
    • Gruppo F: FCA – FAS – FOB (trasporto principale a carico del compratore)
    • Gruppo C: CPT – CIP – CFR – CIF (il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore)
    • Gruppo D: DAP – DPU – DDP (il venditore consegna a destino. Trasporto e rischi a suo carico).

    Vediamole insieme in questo post che continuerà anche nella news letter A.Q.A. di giugno.

    EXW – Ex Works

    “Franco Fabbrica” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non ha l’obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all’esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto.

    EXW comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore.

    FCA – Free Carrier

    “Franco Vettore”: il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto.

    FCA richiede che il venditore, se previsto, sdogani la merce all’esportazione, ma non all’importazione nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o di espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

    FCA richiede che il compratore, se previsto, debba dare istruzioni al vettore di emettere una polizza di carico al venditore. Questa clausola è la più consigliata per la consegna di container.

    FAS – Free Alongside Ship

    “Franco lungo Bordo” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce sottobordo della nave (ad es. su una banchina o sopra una chiatta) designata dal compratore nel porto d’imbarco convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è sottobordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti.

    FAS richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

    FOB – Free On Board

    “Franco a Bordo” significa che il venditore effettua la consegna e si occupa del carico della merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto d’imbarco convenuto o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti.

    FOB richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

    CPT – Carriage Paid To

    “Trasporto Pagato fino a” significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dallo stesso venditore in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti) e che il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al luogo di destinazione convenuto.

    Nota bene: quando si utilizzano CPT, CIP, CFR o CIF, il venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore e non quando la merce arriva al luogo di destinazione.

    Continuate a leggerci sull’argomento nella news letter di giugno.

    Per qualsiasi supporto alle vostre strategie di internazionalizzazione, non esitate a contattare i consulenti A.Q.A

    Fonti ICC Italia e Sace

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