A cura dell’Avv. Matteo Pegoraro del Foro di Firenze e Business Partner A.Q.A Network
Sì al ricalcolo del danno da cattiva gestione dell’amministratore se la società ha già recuperato parte delle perdite
La Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con ordinanza 18 giugno 2026, n. 20550, è intervenuta sul tema della responsabilità degli amministratori di società, chiarendo che l’accertamento della c.d. mala gestio, ossia la cattiva gestione dell’amministratore, e la quantificazione del danno sono due questioni distinte.
Il caso riguardava l’amministratore di una società poi fallita, condannato a risarcire la curatela per una serie di atti di cattiva gestione. Nel corso del giudizio era però emerso che la curatela aveva già recuperato, attraverso un’altra azione giudiziaria, una somma collegata a una delle operazioni contestate.
Secondo la Cassazione, questo recupero non elimina l’eventuale responsabilità dell’amministratore, ma deve essere considerato per stabilire quale sia il danno ancora effettivamente da risarcire.
La Corte distingue quindi tra la responsabilità per la condotta tenuta dall’amministratore e la misura concreta del pregiudizio rimasto a carico della società. Se una parte della perdita è stata nel frattempo recuperata, il risarcimento deve essere ridotto di conseguenza, così da evitare duplicazioni.
Per imprese e amministratori, il principio è chiaro: la responsabilità per una gestione scorretta può restare ferma, ma il risarcimento deve essere commisurato al danno effettivamente ancora esistente e non può tradursi in un doppio ristoro dello stesso pregiudizio.
No alla cancellazione degli atti illegittimi compiuti dalla datrice durante il periodo di reintegra, anche se la sentenza viene poi riformata
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza 23 luglio 2026, n. 23919, ha chiarito quali conseguenze produca la successiva riforma di una sentenza che aveva ordinato la reintegrazione di alcuni lavoratori licenziati.
Il caso riguardava alcuni dipendenti destinatari di un licenziamento collettivo inizialmente dichiarato illegittimo. In esecuzione del provvedimento giudiziale, l’azienda aveva effettivamente ripristinato i rapporti di lavoro e, nel periodo successivo, aveva nuovamente esercitato i propri poteri organizzativi e disciplinari, adottando anche trasferimenti poi giudicati illegittimi. Successivamente, però, la sentenza che aveva disposto la reintegrazione era stata riformata e il licenziamento originario era stato riconosciuto legittimo.
La questione era quindi se la successiva riforma della sentenza potesse cancellare anche quanto accaduto durante il periodo nel quale i rapporti di lavoro erano stati concretamente ricostituiti.
La Cassazione ha escluso che la successiva riforma della sentenza possa cancellare automaticamente quanto accaduto nel periodo in cui il rapporto era stato effettivamente ripristinato.
Quando l’impresa dà esecuzione alla reintegra e torna a esercitare i propri poteri datoriali, si riattivano infatti i reciproci diritti e obblighi propri del rapporto di lavoro. Se, durante quel periodo, l’azienda torna a esercitare i propri poteri organizzativi e adotta decisioni poi giudicate illegittime, tali atti restano rilevanti e possono produrre conseguenze economiche o risarcitorie.
La pronuncia è particolarmente significativa per le imprese: l’esecuzione di una reintegra, anche se ancora soggetta a impugnazione, comporta una vera gestione del rapporto di lavoro. La successiva riforma della decisione non costituisce quindi un “colpo di spugna” rispetto a eventuali violazioni commesse nel periodo intermedio.


