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I sì e i no di Piazza Cavour: le due sentenze del mese – Luglio 2026

A cura dell’Avv. Matteo Pegoraro del Foro di Firenze e Business Partner A.Q.A Network

Sì al risarcimento del danno da ambiente di lavoro stressogeno, anche in assenza di mobbing

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza 15 giugno 2026, n. 20005, ha ribadito che il datore di lavoro può essere chiamato a risarcire il danno alla salute del dipendente anche quando non sia configurabile un vero e proprio fenomeno di mobbing.

Il caso riguardava un lavoratore destinatario, nell’arco di alcuni anni, di ripetuti provvedimenti disciplinari, alcuni dei quali dichiarati illegittimi o successivamente revocati, e adibito a mansioni risultate incompatibili con il proprio stato di salute. La consulenza tecnica svolta nel giudizio aveva accertato un danno biologico permanente e periodi di inabilità temporanea.

La società sosteneva che, una volta esclusa la sistematicità delle condotte e l’esistenza di un intento persecutorio, non vi fossero i presupposti per riconoscere alcuna responsabilità datoriale.

La Cassazione ha respinto questa impostazione. L’obbligo di protezione previsto dall’art. 2087 c.c. non riguarda soltanto il mobbing, ma impone al datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del dipendente rispetto a ogni situazione lavorativa concretamente nociva.

Non è quindi indispensabile dimostrare una strategia persecutoria composta da una pluralità di atti vessatori. Possono assumere rilievo anche singoli comportamenti o scelte organizzative che, pur privi di finalità persecutorie, siano idonei a creare un ambiente di stress o di grave disagio e a provocare un danno alla salute.

Nel caso esaminato, la Corte ha confermato la responsabilità della società, valorizzando l’adozione di ripetute sanzioni ingiustificate e l’assegnazione del dipendente a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche.

La decisione richiama le imprese a una gestione attenta non soltanto delle condotte apertamente vessatorie, ma anche delle modalità organizzative e disciplinari che, nel loro concreto sviluppo, possano compromettere la salute e la serenità professionale delle lavoratrici e dei lavoratori.

No alla responsabilità automatica della datrice per ogni infortunio avvenuto sul luogo di lavoro

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza 15 giugno 2026, n. 19859, ha chiarito che la responsabilità della datrice di lavoro non può essere affermata per il solo fatto che l’infortunio si sia verificato durante l’orario e all’interno dell’ambiente di lavoro.

Il caso riguardava alcuni lavoratori che, durante la pausa pranzo, si erano messi a giocare con un pallone. Dopo essere stato colpito al volto, uno di loro aveva reagito lanciando una bottiglia di vetro verso un collega, ma aveva colpito per errore un altro lavoratore, provocandogli lesioni permanenti.

Il dipendente infortunato aveva chiesto di estendere la responsabilità anche alle società datrici di lavoro, sostenendo che l’episodio fosse avvenuto nell’ambiente lavorativo e fosse stato favorito dalla mancanza di un’adeguata vigilanza.

La Cassazione ha escluso la responsabilità delle imprese. La condotta del lavoratore che aveva lanciato la bottiglia è stata ritenuta abnorme, imprevedibile ed estranea sia alle mansioni affidate sia ai rischi tipici dell’attività lavorativa. Essa aveva quindi dato origine a una serie causale autonoma, sufficiente da sola a determinare l’evento.

La Corte precisa che il collegamento temporale e geografico con il lavoro non basta. Perché possa operare la responsabilità ex art. 2087 c.c., il danno deve costituire la realizzazione di un rischio riconducibile all’organizzazione aziendale o alle modalità di esecuzione della prestazione.

È stata esclusa anche la responsabilità indiretta della datrice del lavoratore autore del gesto. L’art. 2049 c.c. richiede infatti un rapporto di “occasionalità necessaria” tra le mansioni e il comportamento dannoso: l’attività lavorativa deve avere reso possibile o almeno agevolato l’illecito. Non è sufficiente che il fatto sia avvenuto nei locali aziendali.