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I sì e i no di Piazza Cavour: le due sentenze del mese – Giugno 2026

A cura dell’Avv. Matteo Pegoraro del Foro di Firenze e Business Partner A.Q.A Network

Sì alla tutela della salute anche per quadri e dirigenti: l’orario di lavoro ha sempre un limite di ragionevolezza

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza 26 maggio 2026, n. 16305, è tornata sul tema dell’orario di lavoro del personale direttivo e dei casi in cui la prestazione può diventare eccessiva e lesiva della salute del lavoratore.

Il caso riguardava un quadro con mansioni di direttore di ipermercato, che per anni aveva svolto un’attività caratterizzata da un impegno orario particolarmente intenso, pari a circa 260 ore mensili.

Secondo i giudici di merito, il sovraccarico derivava dalla concentrazione, in capo al lavoratore, di numerose mansioni complesse: gestione commerciale, magazzino, personale, contratti, relazioni sindacali, responsabilità HACCP e ruoli strategici interni.

La società sosteneva che, trattandosi di personale direttivo, il lavoratore fosse escluso dai limiti ordinari sull’orario di lavoro e non avesse quindi diritto a compensi per le ore eccedenti. La Cassazione ha però respinto questa impostazione, ribadendo che tale esclusione non è assoluta. Anche per dirigenti, quadri e personale con funzioni direttive esiste infatti un limite invalicabile: quello imposto dalla tutela della salute, dell’integrità psicofisica e della dignità del lavoratore. Quando la prestazione supera il limite della ragionevolezza e diventa particolarmente gravosa e usurante, può sorgere il diritto al compenso per lavoro straordinario, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato non solo il dato quantitativo delle ore lavorate, ma anche la qualità e complessità dell’impegno richiesto. Il fatto che il lavoratore percepisca una retribuzione più elevata o un’indennità di funzione non consente al datore di lavoro di pretendere carichi di lavoro eccessivi o incompatibili con la tutela della salute.

La pronuncia è rilevante anche sotto il profilo del licenziamento per superamento del periodo di comporto. Poiché la malattia del lavoratore era stata ritenuta causalmente collegata al carico di lavoro e alla violazione degli obblighi di protezione ex art. 2087 c.c., le relative assenze non potevano essere computate nel comporto. Da qui la conferma della nullità del licenziamento e della tutela reintegratoria.

No al DVR che descrive il rischio ma non spiega come prevenirlo: confermata la responsabilità penale di datore di lavoro e RSPP

La Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con sentenza 6 maggio 2026, n. 16359, è tornata sul tema della responsabilità del datore di lavoro e del RSPP in caso di infortunio collegato a una valutazione dei rischi carente.

Il caso riguardava un infortunio mortale avvenuto durante la manutenzione di un autocarro. I lavoratori avevano bypassato un sistema di sicurezza per consentire l’accensione del motore con la cabina ribaltata; il mezzo, non correttamente messo in sicurezza, si era mosso e aveva travolto il dipendente.

Secondo la Cassazione, il punto decisivo non era soltanto la condotta imprudente dei lavoratori, ma la carenza a monte del Documento di Valutazione dei Rischi. Il DVR, infatti, aveva indicato in modo generico il rischio di investimento e richiamato l’adozione di “adeguate cautele”, senza però descrivere in concreto le procedure da seguire durante le operazioni di manutenzione e riparazione dei mezzi.

La Corte chiarisce che il datore di lavoro non può limitarsi a catalogare categorie astratte di rischio. Deve invece individuare i rischi specifici connessi alle singole fasi dell’attività lavorativa e indicare le misure operative necessarie per prevenirli. Nel caso esaminato, ciò significava valutare il rischio di investimento durante l’accensione del motore a cabina ribaltata, spiegare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e prevedere un protocollo operativo per l’accensione in sicurezza.

La sentenza è rilevante anche per la posizione del RSPP. Pur non avendo poteri gestionali o decisionali, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è chiamato a collaborare tecnicamente alla valutazione dei rischi e può rispondere, anche in concorso con il datore di lavoro, quando ometta di rilevare o segnalare rischi specifici che avrebbe dovuto conoscere in ragione delle proprie competenze.