Giurisprudenza, Persone, Strumenti

I sì e i no di Piazza Cavour: le due sentenze del mese

A cura dell’Avv. Matteo Pegoraro del Foro di Firenze e Business Partner A.Q.A Network

Sì al reintegro del lavoratore disabile se l’azienda non prova sforzi per un riassetto organizzativo

La Suprema Corte, con sent. n. 12270, depositata il 9 maggio 2025, ha confermato l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore divenuto inidoneo alle mansioni per sopravvenute condizioni fisiche. Il datore aveva semplicemente escluso la presenza di ruoli compatibili, ma senza provare di aver valutato soluzioni organizzative alternative per conservarne l’occupazione.

La Cassazione ribadisce che in caso di disabilità, secondo la nozione europea, l’impresa ha l’onere di provare di aver adottato (o almeno considerato) “accomodamenti ragionevoli” – modifiche possibili e sostenibili all’organizzazione – prima di licenziare. Non è sufficiente invocare l’assenza di posti disponibili: va dimostrato uno sforzo diligente per evitare il recesso.

Se manca tale prova, il licenziamento è nullo e il lavoratore va reintegrato.

No all’anticipazione mensile del TFR in busta paga: non rispetta la disciplina legale

Con la sentenza n. 13525/2025, depositata il 20 maggio, la Corte di Cassazione ha cassato la decisione della Corte d’Appello di Bologna che aveva ritenuto legittima l’erogazione mensile del TFR in busta paga da parte di un’azienda ai propri dipendenti, sulla base di un accordo individuale.
La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene l’art. 2120 c.c. consenta condizioni più favorevoli rispetto al regime legale dell’anticipazione, queste non possono arrivare a snaturarne la funzione, che resta eccezionale, legata a causali specifiche e a un’erogazione una tantum.
La corresponsione mensile del TFR, priva di qualsiasi causale, non costituisce una legittima anticipazione ma un’elusione della disciplina dell’accantonamento mensile, con conseguenti obblighi contributivi verso l’INPS. Accolto il ricorso dell’Istituto: la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.