Giurisprudenza

I sì e i no di Piazza Cavour: le due sentenze del mese

A cura dell’Avv. Matteo Pegoraro del Foro di Firenze e Business Partner A.Q.A. Network

Sì al trasferimento del lavoratore disabile in lavoro agile se egli lo richiede, poiché costituisce un accomodamento ragionevole

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 605/2025, pubblicata il 10.01.2025, ha ribadito il principio secondo cui gli accomodamenti ragionevoli per i lavoratori disabili, come il lavoro agile (smart working), possono essere negoziati tra le parti o, in assenza di accordo, decisi dal giudice per garantire un bilanciamento tra i diritti del lavoratore e la sostenibilità organizzativa. Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Napoli aveva ordinato il trasferimento in smart working come richiesto da un lavoratore disabile, ritenendo discriminatorio il rifiuto dell’azienda di adottare tale accomodamento. La decisione è stata presa sulla base del fatto che il lavoro agile non comportava costi o difficoltà eccessive e che il datore di lavoro non aveva dimostrato l’assenza di discriminazione. La sentenza sottolinea come gli accomodamenti possano includere flessibilità oraria, modifiche delle mansioni o adattamenti strutturali per favorire l’inclusione.

No a un ambiente di lavoro stressogeno e conflittuale, ancorché in situazioni isolate, all’interno dell’azienda

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 123/2025 del 04.01.2025, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per straining, ossia una forma attenuata di mobbing caratterizzata da un ambiente lavorativo stressogeno e conflittuale. Nel caso in esame, una dirigente legale aveva subito stress lavorativo per la tolleranza di comportamenti pretestuosi, sovraccarico di lavoro inutile e pressioni psicologiche da parte del datore. Pur escludendo un intento persecutorio e un effettivo svuotamento di mansioni, la Corte ha accertato la violazione dell’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di tutelare la salute dei dipendenti anche in situazioni di stress isolate. Il risarcimento del danno è stato parzialmente ridotto per tener conto dell’indennizzo già erogato dall’INAIL, confermando la necessità di misure atte a ristabilire un ambiente sereno.