Giurisprudenza

I sì e i no di Piazza Cavour: le due sentenze del mese

A cura dell’Avv. Matteo Pegoraro del Foro di Firenze e Business Partner A.Q.A. Network

Sì al licenziamento del dipendente che molesta la collega con frasi a sfondo sessuale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6345 del 10 marzo 2025, ha confermato il licenziamento di un dipendente per aver rivolto ripetutamente frasi a sfondo sessuale verso una collega, creando imbarazzo e disagio. La Corte ha sottolineato che tali comportamenti, definiti “disonorevoli e immorali”, violano la dignità dei lavoratori e creano un ambiente di lavoro ostile.

In precedenza, la Corte di Appello di Bologna aveva respinto il ricorso del dipendente, confermando la validità del licenziamento per giusta causa. I giudici bolognesi avevano evidenziato come l’atteggiamento del lavoratore avesse compromesso irreparabilmente il rapporto di fiducia con l’azienda, configurandosi come un comportamento inadeguato nell’ambiente lavorativo.

I Giudici di legittimità hanno ribadito che la giusta causa di licenziamento deve riflettere i valori sociali, inclusi quelli contro le molestie sessuali. Non è necessario provare l’intenzione di infierire, ma è determinante la percezione soggettiva della vittima. Le frasi pronunciate dal dipendente erano ripetute e chiaramente offensive, aggravando ulteriormente la gravità della condotta.

No all’impunità per prassi tollerate: la Cassazione ribalta la decisione sul licenziamento

Con l’ordinanza n. 7826 del 24 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che la tolleranza mostrata dal datore di lavoro in passato verso determinati comportamenti illeciti non legittima il dipendente a continuare a compierli. Il caso riguardava un licenziamento per giusta causa di un dipendente che aveva fumato in un’area aziendale dove vigeva il divieto di fumo. La Corte d’Appello di Milano aveva annullato il licenziamento, ritenendo che la società fosse consapevole della prassi di fumare in quell’area e non avesse mai preso provvedimenti per far rispettare il divieto. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato la decisione, sottolineando che la tolleranza del datore di lavoro non può annullare l’illiceità del comportamento. I Giudici del Supremo Consesso hanno precisato che, in presenza di tolleranza, la responsabilità del dipendente può essere esclusa solo se ci sono elementi che inducono una convinzione incolpevole sulla liceità della condotta. In base a ciò, la sentenza è stata cassata e il caso rinviato alla Corte d’Appello per una nuova valutazione.