Giurisprudenza, Persone, Strumenti

I sì e i no di Piazza Cavour: le due sentenze del mese

A cura dell’Avv. Matteo Pegoraro del Foro di Firenze e Business Partner A.Q.A Network

Sì al licenziamento per scarso rendimento quando la malattia è simulata

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza 20 gennaio 2026, n. 1161, ha ritenuto legittimo il licenziamento per scarso rendimento quando quest’ultimo è imputabile ad assenze per malattia simulate.

Nel caso esaminato, una lavoratrice era stata licenziata per giustificato motivo soggettivo a fronte di un rendimento inferiore rispetto a quello dei colleghi. Tale situazione era stata ricondotta a un micro-assenteismo sistematico, caratterizzato da numerose assenze brevi, frequentemente collocate in prossimità di riposi o ferie. I giudici di merito avevano accertato, anche sulla base di presunzioni, che tali assenze non corrispondevano a reali stati patologici.

La dipendente sosteneva che le assenze formalmente giustificate da certificazione medica non potessero essere considerate ai fini disciplinari. La Cassazione, tuttavia, ha chiarito un punto centrale: la malattia effettiva non può mai essere utilizzata contro il lavoratore, ma la malattia simulata sì, perché integra un comportamento colposo.

Secondo i Giudici di legittimità, lo scarso rendimento idoneo a giustificare il licenziamento richiede la presenza di due elementi: un dato oggettivo, rappresentato da una prestazione inferiore agli standard normalmente esigibili, e un profilo soggettivo, costituito dall’imputabilità a colpa del lavoratore.

Quando le assenze risultano simulate, anche il requisito soggettivo è integrato. Se è vero che le assenze per malattia, di per sé, non giustificano mai un licenziamento, quando lo stato patologico è fittizio e incide sul rendimento lavorativo il recesso può essere considerato legittimo.

No all’esonero di responsabilità penale se la formazione non copre le mansioni di fatto svolte

La Corte di Cassazione, Sez. IV penale, con sentenza n. 1908 del 19 gennaio 2026, ha escluso l’esonero dalla responsabilità penale del datore di lavoro quando la formazione in materia di sicurezza non tiene conto delle mansioni di fatto svolte dal dipendente.

Il caso riguardava un grave infortunio sul lavoro, a seguito del quale la legale rappresentante di una società era stata condannata per lesioni colpose aggravate. Al lavoratore era stato consentito di svolgere attività diverse da quelle formalmente previste dal contratto, senza un’adeguata formazione sui rischi concreti, senza attrezzature idonee e senza una valutazione dei rischi riferita all’attività effettivamente svolta.

La difesa sosteneva che le mansioni svolte non rientrassero nell’incarico contrattuale e che, quindi, non potesse essere imputata alla datrice di lavoro una violazione degli obblighi di sicurezza. La Cassazione ha respinto questa impostazione, chiarendo che in materia di sicurezza prevale il principio di effettività.

Secondo la Corte, l’obbligo di formazione non può essere limitato alle mansioni formalmente assegnate, ma deve estendersi a quelle concretamente e abitualmente svolte dal lavoratore. Quando tali attività sono prevedibili e tollerate nell’organizzazione aziendale, il datore è tenuto a valutarne i rischi e a formare adeguatamente il dipendente.

La Suprema Corte ha quindi confermato la responsabilità penale della datrice di lavoro ed escluso l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in ragione della gravità delle omissioni e delle lesioni riportate dal lavoratore.