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I sì e i no di Piazza Cavour: le due sentenze del mese

A cura dell’Avv. Matteo Pegoraro del Foro di Firenze e Business Partner A.Q.A Network

Sì, anche lo stalking dell’ex coniuge giustifica il licenziamento per giusta causa

La commissione di reati di stalking e violenza, anche se avvenuti al di fuori dell’ambito lavorativo, può legittimare il licenziamento per giusta causa quando la condotta del dipendente compromette in modo irreversibile il vincolo fiduciario.

Nel caso esaminato, un lavoratore era stato licenziato dopo una condanna definitiva alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per stalking, lesioni personali aggravate e danneggiamento nei confronti dell’ex coniuge. La Corte d’Appello aveva annullato il recesso, ritenendo che i fatti, consumati in ambito familiare, fossero privi di collegamento con l’attività lavorativa e non idonei a incidere sull’immagine dell’azienda.

La Cassazione, con ordinanza del 17 dicembre 2025, n. 32952 ribalta la decisione, chiarendo che il rapporto di lavoro non si fonda esclusivamente sull’adempimento della prestazione, ma anche su obblighi accessori di correttezza, affidabilità e rispetto della dignità altrui. Tali obblighi vengono irrimediabilmente compromessi da condotte penalmente rilevanti caratterizzate da violenza, sopraffazione e persecuzione, anche se poste in essere nella sfera privata.

Secondo i giudici di legittimità, una condanna irrevocabile per stalking integra una violazione grave e definitiva del vincolo fiduciario, poiché rivela una personalità incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro, a prescindere da un nesso diretto con la prestazione o dall’esistenza di un danno d’immagine immediato per l’azienda.

Repêchage e lavoro autonomo? No all’aggiramento dell’obbligo di ricollocazione

Non basta modificare la forma contrattuale per ritenere assolto l’obbligo di repêchage. Secondo la Corte di Cassazione, con ordinanza del 1° dicembre 2025, n. 31312, il datore di lavoro viola tale obbligo anche quando, dopo un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, affida a un collaboratore esterno mansioni che avrebbero potuto essere svolte dal lavoratore licenziato.

Nel caso di specie, un dipendente aveva impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso, rilevando che le mansioni di responsabile delle risorse umane – compatibili con la professionalità del lavoratore – erano state attribuite, in epoca immediatamente successiva al recesso, a un soggetto legato da contratto di lavoro autonomo. La società aveva sostenuto che tale scelta rientrasse nella propria libertà organizzativa e fosse irrilevante ai fini del repêchage.

La Cassazione respinge questa impostazione, chiarendo che ciò che rileva, ai fini dell’obbligo di ricollocazione, è l’esistenza di una posizione lavorativa in concreto attribuibile al dipendente, indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata dal datore di lavoro per coprirla.

Diversamente, osserva la Corte, l’obbligo di repêchage potrebbe essere agevolmente eluso mediante il ricorso a forme contrattuali diverse dal lavoro subordinato.