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21 Gennaio 2025
I sì e i no di Piazza Cavour: le due sentenze del mese
A cura dell’Avvocato Matteo Pegoraro del Foro di Firenze, Business Partner A.Q.A Network
Sì alla compensazione del lavoro domenicale con una maggiorazione retributiva se il CCNL non lo prevede
Anche se il contratto collettivo nazionale non lo prevede, il lavoro domenicale va compensato con una maggiorazione retributiva: lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31712/2024 del 06.11.2024, pubblicata il 10.12.2024.
Viene così confermata la pronuncia della Corte di Appello di Milano davanti alla richiesta di un gruppo di lavoratrici e lavoratori con mansioni di pulitori turnisti: secondo i giudici, la maggiorazione doveva essere riconosciuta dal momento che il CCNL applicato, che riconosceva solo il diritto al riposo compensativo per i turni domenicali, non indennizzava i sacrifici compromessi dall’attività condotta di domenica. Qualora detta maggiorazione non sia prevista dalla contrattazione collettiva, la Cassazione afferma che essa può essere determinata dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici.
No all’assoluzione dell’imprenditore che ometta il versamento delle ritenute previdenziali all’INPS anche se egli versa in grave crisi
Con la sentenza n. 45803 del 13.12.2024, la Corte di Cassazione penale ha statuito che l’imprenditore che, pur in presenza di una difficile situazione economica, decida di preferire il pagamento degli emolumenti ai dipendenti, rispetto al versamento delle ritenute previdenziali all’INPS, non può addurre detta condotta a propria discolpa.
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, è infatti a “dolo generico”; è integrato, cioè, al solo ricorrere della scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti. Risulta pertanto irrilevante, secondo i Giudici di legittimità, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e decida di destinare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti, come gli stipendi delle e dei propri dipendenti.
Del resto, l’imprenditore, quale sostituto, adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui e, anche in caso di insolvenza, è vincolato al versamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori.
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