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19 Settembre 2018
Nuove indicazioni dalla giurisprudenza fallimentare
By Felice Bacco, partner A.Q.A. Network
Con sentenza n. 551, depositata in data 27/03/2018, la seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro ha affrontato il caso di una società che chiedeva la revoca della propria dichiarazione di fallimento sostenendo “…l’assenza di situazioni devitorie gravi”.
Sebbene tale circostanza possa, in prima battuta, far propendere per la fondatezza della tesi della società (spesso si è infatti portati a ritenere che soltanto i “grandi debitori” possano essere dichiarati falliti), il Collegio giudicante, nel confermare la sentenza di fallimento, affermava che “lo stato d’insolvenza inteso come incapacità a far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento è desumibile da qualunque circostanza atta a dimostrare la predetta incapacità ed a tale proposito non è dubbio che l’incapacità a far fronte ad un unico debito di modeste dimensioni costituisca un indizio particolarmente probante a tal fine proprio perché dimostra la mancanza di una seppur modesta liquidità che potrebbe consentire l’adempimento dell’obbligazione”.
Contrariamente, pertanto, a quello che è il “sentire comune”, la dichiarazione di fallimento non richiede la esistenza di rilevanti situazioni debitorie posto che anche un “unico debito di modeste dimensioni” può, in concreto, risultare sufficiente.
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