WORK-LIFE BALANCE – SGRAVI CONTRIBUTIVI

  • 3 Dicembre 2017

    WORK-LIFE BALANCE – SGRAVI CONTRIBUTIVI

    By Daniele Cortesi, partner A.Q.A.

    Il termine “work-life balance” è un concetto ampio che indica la capacità di bilanciare in modo equilibrato il lavoro (inteso come carriera e ambizione professionale) e la vita privata (famiglia, svago, divertimento). A questo concetto a cui sempre più persone mostrano di essere sensibili si affianca lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni che sta trasformando il concetto dei luoghi di lavoro permettendo ai dipendenti di stare facilmente collegati all’ambiente lavorativo o addirittura o di svolgere il proprio lavoro al di fuori del tradizionale ufficio. La legislazione italiana è entrata in supporto a questa sempre più forte domanda di flessibilità e di iniziative di work-life balance.

    AQA Network, offre la propria consulenza per trasformare le possibilità fornite dalle leggi in vigore in piani migliorativi per i lavoratori e incentivanti per le aziende accompagnando queste ultime nelle scelte e nella realizzazione di questi progetti.
    I nostri consulenti analizzando il contesto aziendale sapranno consigliare le scelte migliori per un contratto collettivo “ad hoc” per la realtà dell’azienda e daranno le indicazioni tecniche per il deposito dello stesso.

    A questo proposito riportiamo ampi stralci della circolare INPS di inizio novembre il cui viene spiegata la questione del contratto a cui facciamo riferimento:

    L’articolo 25 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, e successive modificazioni, ha destinato, per il triennio 2016-2018, una quota del fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello alla promozione di misure per accrescere la conciliazione tra vita professionale e vita privata.

    il beneficio è riconosciuto al datore di lavoro che abbia sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che preveda istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, in modo da innovare e/o migliorare quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti collettivi aziendali. Gli istituti di conciliazione devono essere minimo due tra quelli indicati nell’articolo 3 del decreto del 12 settembre 2017, di cui almeno uno rientrante o nell’area di intervento genitorialità (A) o nell’area di intervento flessibilità organizzativa (B).

    Si riportano di seguito le misure individuate nel decreto interministeriale:

    A) AREA DI INTERVENTO GENITORIALITÀ
     estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
     estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
     previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
     percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
     buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
    B) AREA DI INTERVENTO FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA
     Lavoro agile, flessibilità oraria in entrata e uscita; part-time;
     Banca ore
     cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti
    C) WELFARE AZIENDALE
     Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving
     Convenzioni con strutture per servizi di cura;
     Buoni per l’acquisto di servizi di cura

    Il contratto aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari almeno al settanta per cento della media di lavoratori occupati dal datore di lavoro, in termini di forza aziendale, nell’anno civile precedente.
    Si precisa che per poter beneficiare dello sgravio contributivo è necessario che il contratto collettivo aziendale sia depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, con modalità telematica, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015.
    Lo sgravio in esame non è correlato alla retribuzione dei lavoratori ma consiste in una riduzione contributiva per il datore di lavoro, la cui misura è modulata in base al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi allo sgravio e alla loro dimensione aziendale. Lo sgravio non può superare un importo pari al 5% (cinque per cento) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell’anno precedente la domanda. Il calcolo del beneficio è operato dall’INPS.

    Ciascun datore di lavoro può fruire dello sgravio una sola volta nell’ambito del biennio 2017- 2018, periodo per il quale lo sgravio è attualmente finanziato. Pertanto la domanda può essere presentata per una sola annualità.

    Fonte: circolare INPS n° 163 del 3.11.2017

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