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19 Dicembre 2019
Maggior tutela per i creditori in caso di fallimento del debitore.
By Felice Bacco, Business Partner A.Q.A. Network
La difficoltà di escussione del credito e la correlata diffidenza degli operatori ad intraprendere relazioni commerciali con soggetti “sconosciuti” incidono pesantemente su conto economico aggregato delle imprese italiane che in assenza di uno strumento giuridico agile atto al recupero degli scoperti sono obbligate a ricorrere a strumenti garanzia ed azioni di recupero talvolta antieconomiche.
In attesa della piena operatività del nuovo “Codice della Crisi d’impresa” riportiamo un importante precisazione dell’Alta Corte in grado di dare certezza sui tempi di decorrenza delle azioni di revocatoria, quelle istanze di tutela del credito con il quale il venditore insoddisfatto ha l’occasione di rendere non opponibile un comportamento (o talvolta una vendita dissimulata) utile all’elusione del suo diritto di credito.
Una volta dichiarato il fallimento di un’azienda, accade spesso che l’iscrizione della relativa sentenza nel registro delle imprese avvenga a distanza di settimane, se non addirittura mesi, dalla pubblicazione del provvedimento giudiziale.
Ciò ha spesso comportato il rigetto di eventuali azioni di revocatoria fallimentare (strumento di cui la curatele dispongono per ottenere la revoca di particolari atti conclusi in frode ai creditori) dovendosi secondo alcuni Tribunali far decorrere il c.d. “periodo sospetto” (periodo nel cui ambito deve essere stato concluso l’atto da revocare, solitamente semestrale o annuale) non dalla data della predetta pubblicazione ma da quella, successiva, di iscrizione nel registro delle imprese: se ad es. una ipoteca volontaria è stata stipulata in data 02/12/2014, la sentenza di fallimento è del 30/03/2015 e la sua iscrizione avvenuta in data 24/06/2015, tale ipoteca sarà revocabile se facciamo a ritroso decorrere il semestre “sospetto” dal 30/03/2015 ma non lo sarà computando i sei mesi a ritroso dal 24/06/2015.
A porre un punto fermo è stata però la Suprema Corte di Cassazione che nell’ordinanza interlocutoria del 01/08/2018 rilevava come sulla questione “non si ravvisassero precedenti di legittimità” sicchè, disposta la trattazione in pubblica udienza della “questione di particolare rilevanza”, con sentenza n. 10104 del 10/04/2019, la prima Sezione Civile del Supremo Collegio chiariva una volta per tutte che “gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, per i terzi decorrono dall’iscrizione della stessa nel sistema di pubblicità legale [registro delle imprese], ma, per la decorrenza del cd. periodo sospetto, dove non c’è da tutelare un eventuale stato soggettivo d’ignoranza dell’intervenuto fallimento da parte del creditore, ma rileva la conoscenza che quest’ultimo abbia dello stato d’insolvenza del debitore, tale conoscenza, in via presuntiva, viene fatta decorrere dalla dichiarazione di fallimento”.
Grazie a tale pronunciamento, nell’esempio prima riportato l’ipoteca volontaria del 02/12/2014 sarebbe dunque revocabile (dovendo il semestre “sospetto” decorrere a ritroso dal 30/03/2015) con ovvio beneficio per i creditori che vedono in tal modo maggiormente tutelate le proprie ragioni.
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