INCOTERMS (INternational COmmercial TERMS) – Parte 2

  • 24 Giugno 2021

    INCOTERMS (INternational COmmercial TERMS) – Parte 2

    By Giampiero Pizzolotto, Business Partner A.Q.A Network

    Ora che le restrizioni legate alla situazione pandemica sembrerebbero allentarsi (il condizionale è d’obbligo), cosa che fa ben sperare circa la ripresa dei flussi commerciali internazionali, ripassiamo le regole che disciplinano il trasferimento di beni da una nazione all’altra.

    Con il termine “Incoterms” (contrazione di INternational COmmercial TERMS) si indica la serie di termini utilizzati nel campo delle importazioni ed esportazioni, validi in tutto il mondo, che definiscono in maniera univoca e senza possibilità di errore ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in un’operazione di trasferimento di beni da una nazione ad un’altra.

    Le undici clausole Incoterms possono essere classificate per cumulo di obbligazioni in capo al venditore come segue:

    • Gruppo E: EXW (termine che individua le minori obbligazioni in capo al venditore);
    • Gruppo F: FCA – FAS – FOB (trasporto principale a carico del compratore)
    • Gruppo C: CPT – CIP – CFR – CIF (il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore)
    • Gruppo D: DAP – DPU – DDP (il venditore consegna a destino. Trasporto e rischi a suo carico).

    Nella news letter di maggio avevamo visto le prime: ora continuiamo l’approfondimento delle rimanenti.

    CIP – Carriage And Insurance Paid To

    “Trasporto e Assicurazione Pagati fino a”: il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona da lui stesso designata in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti). Tale luogo rappresenta il momento del passaggio del rischio al compratore, anche se spetta al venditore stipulare il contratto di trasporto e sostenere le spese necessarie per l’invio della merce al luogo di destinazione convenuto.

    II venditore provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve tener presente che secondo la regola CIP il venditore è obbligato a ottenere una copertura assicurativa che copre “tutti i rischi” ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi. Le parti sono, tuttavia, libere di concordare un livello di copertura assicurativa differente, quindi meno ampio.

    CIP richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione, ma non all’importazione nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

    CFR – Cost and Freight

    Questa regola può essere utilizzata esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne.

    “Costo e Nolo” significa che il venditore effettua la consegna e si occupa del carico della merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al porto di destinazione convenuto.

    Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Mentre il contratto specificherà sempre un porto di destinazione, esso potrebbe non specificare il porto d’imbarco, ove il rischio passa al compratore. Se il porto d’imbarco presenta un particolare interesse per il compratore, si raccomanda alle parti di specificarlo il più chiaramente possibile nel contratto.

    Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative allo scarico in un punto specifico nel porto di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.

     

    CIF – Cost, Insurance and Freight

    Questa regola, come la precedente, può essere utilizzata esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne.

    “Costo, Assicurazione e Nolo” significa che il venditore effettua la consegna e si occupa del carico della merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al porto di destinazione convenuto.

    Il venditore provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve tener presente che secondo la regola CIF il venditore è obbligato ad ottenere soltanto una copertura assicurativa minima. Ove il compratore desideri avere una protezione assicurativa più ampia, dovrà accordarsi espressamente con il venditore o provvedere direttamente ad un’assicurazione integrativa.

    Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Mentre il contratto specificherà sempre un porto di destinazione, esso potrebbe non specificare il porto d’imbarco, ove il rischio passa al compratore.

    Fonte figura: Sace.it

    Per qualsiasi supporto alle vostre strategie di internazionalizzazione, non esitate a contattare i consulenti A.Q.A Network.

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