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20 Maggio 2019
Esenzione dal fallimento per le Start up innovative
By studio legale Felice Bacco, partner A.Q.A. Network
Le imprese start up innovative sono società di capitali in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 25 comma 2 del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 221/2012, tra cui risalta l’oggetto sociale esclusivo o prevalente delle stesse, costituito dallo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.L. citato la start up innovativa non è assoggettabile a fallimento per il periodo di cinque anni dalla data di sua costituzione. Ciò posto, occorre altresì specificare che per poter beneficiare di tale disciplina di favore le medesime imprese devono essere iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio competente (art. 25 comma 8 D.L. cit.).
Ebbene, con sentenza n. 2686/2018, pubblicata il 24/10/2018, la prima sezione civile della Corte d’Appello di Bologna, si è pronunciata sull’applicabilità dell’esenzione dalle procedure concorsuali di una start up innovativa in seguito all’avvenuta sua cancellazione dal Registro delle imprese e,quindi, dalla specifica sezione speciale.
Il collegio giudicante, nel revocare la dichiarazione di fallimento, affermava che “ai sensi dell’art.25 comma 8 D.L. 179/2012, la perdita del beneficio è collegata alla cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative con permanenza dell’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese, e non alla cancellazione tout court, che coincide con l’estinzione della società”.
In altre parole la reclamante, dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna, essendo stata
ininterrottamente iscritta in qualità di start up innovativa nell’apposita sezione del registro delle imprese sino alla sua cancellazione definitiva dal medesimo, non era assoggettabile alla procedura fallimentare pur mancando, in seguito a tale cancellazione, il requisito dell’iscrizione nell’apposita sezione speciale ex art. 25 comma 8 D.L. cit.
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