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18 Novembre 2020
Il Fondo Nuove Competenze, una nuova opportunità per le imprese italiane
By Giampietro Zanon, Business Partner A.Q.A Network
Come è nato il FNC
L’art. 88 del decreto-legge. n. 34 del 19 maggio 2020 – c.d. Decreto “Rilancio” – ha istituito il “Fondo Nuove Competenze”, di seguito FNC.
Il FNC “interviene per consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, con la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Purtroppo, il relativo decreto interministeriale di attuazione ha visto la luce solo il 9 ottobre 2020, e la Registrazione presso la Corte dei Conti è avvenuta il 22/10/2020.
Il FNC, nel frattempo, è stato istituito presso ANPAL, Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e può contare su stanziamenti per complessivi 730 milioni, utilizzabili ormai in questo scorcio di 2020 e nel 2021.
Come funziona il FNC
Ma vediamo come funziona, nel concreto, il Fondo Nuove Competenze. La sua finalità è riconoscere contributi finanziari ai datori di lavoro privati che, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ( o per favorire percorsi di ricollocazione dei propri Lavoratori in altre realtà lavorative), abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei Lavoratori.
Gli accordi sindacali di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e devono prevedere l’erogazione dei progetti formativi indicando il numero dei Lavoratori coinvolti e il numero ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai corsi.
La formazione può essere erogata dalla stessa impresa, mediante docenti interni, ma in questo caso è necessaria la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso. In alternativa, l’impresa può individuare il soggetto erogatore dei corsi all’interno del progetto formativo, incaricando un ente di formazione accreditato a livello nazionale o regionale, ovvero un altro soggetto, anche privato, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolga attività di formazione.
Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni Lavoratore è pari a 250.
I fabbisogni del datore di lavoro non possono essere di livello basico.
Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei corsi.
Vanno previsti e attuati una valutazione degli apprendimenti e il rilascio degli attestati di frequenza.
Nel caso di gruppi societari, l’istanza può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate.
I datori di lavoro che hanno già presentato istanza, ne possono presentare una nuova per l’accesso al FNC, nelle medesime modalità, a patto che riguardi Lavoratori diversi da quelli indicati nella prima istanza.
Il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC deve assicurare di non ricevere per il costo del lavoro delle stesse ore altri finanziamenti pubblici.
I percorsi devono essere realizzati entro 90 giorni dall’approvazione della domanda. Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, il termine finale per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a 120 giorni.
L’erogazione del contributo è eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranche: anticipazione del 70% e saldo. Il saldo, da richiedersi entro 40 giorni dal termine delle attività formative, viene calcolato sulla base della effettiva presenza dei Lavoratori coinvolti.
L’Avviso pubblico emanato da ANPAL il 4 novembre scorso dettaglia le caratteristiche dell’istanza di contributo e della documentazione da allegare.
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